Cittadinanza un abito giuridico troppo stretto per un Paese
che voglia crescere
di Vincenzo Ricciuto
Vincenzo Ricciuto
È professore ordinario di Diritto Civile nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal 1 novembre 2006. È avvocato cassazionista e componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Al tema della cittadinanza il giurista italiano (ma lo stesso vale per tutti gli ordinamenti giuridici contemporanei) ha dedicato negli anni poche e semplici riflessioni, inevitabilmente legate al concetto di status che postula l’appartenenza dell’individuo ad una collettività, costituendo tale situazione soggettiva il presupposto stesso di tutte le situazioni soggettive, attive e passive, riconosciute all’individuo in ragione del suo essere, appunto, partecipe di una comunità organizzata. E nella tradizione degli ordinamenti giuridici, si è sempre provveduto a disciplinare i meccanismi di attribuzione dello status civitatis al quale sono state ricollegate le situazioni di libertà (di pensiero, di associazione, ecc.). Significativamente, anzi, nelle moderne Costituzioni democratiche il riferimento è ai “diritti e doveri dei cittadini”, una elencazione solenne di diritti fondamentali – e di doveri corrispondenti –che trovano, appunto, la loro genesi nel rapporto di appartenenza definito cittadinanza. E tuttavia la parola – e con essa il concetto – di cittadinanza ha negli ultimi anni assunto una valenza centrale nella riflessione culturale e politica, ben oltre gli angusti margini della ricostruzione giuridica, assai più in là di un riferimento qualificatorio in termini di criterio giuridico-formale di appartenenza ad un ordinamento (si pensi al vincolo familiare dello jus sanguinis). A fronte dei fenomeni di portata epocale dei movimenti migratori, si pone oggi in discussione la rigidità normativa degli ordinamenti giuridici, a partire da quelli europei, fortemente esposti a tali fenomeni, che finiscono per non corrispondere più alla comune sensibilità sociale, alle esigenze dell’economia globalizzata (che si caratterizza per la straordinaria velocità di circolazione della ricchezza, sia con riferimento alle merci che alle persone), alla “mobilità” delle strutture e delle “organizzazioni sociali”, alla condizione dell’individuo come fattore di produzione di beni prima e di consumatore dopo. A ben vedere la stessa legge 5 febbraio 1992, emanata quando già erano intensi i flussi migratori e globalizzazione e multiculturalismo divenivano temi sempre più rilevanti dell’agenda politica, appariva, ed appare tutt’oggi, inadeguata a fornire risposte soddisfacenti alle questioni che l’immigrazione pone in relazione alla cittadinanza. Essa fissa quattro criteri principali per l’acquisto della cittadinanza. Il principale è lo jus sanguinis, in base al quale è considerato cittadino italiano il figlio di padre o madre italiani. Questo criterio è quello che, tradizionalmente, meglio sottolinea il vincolo di appartenenza culturale ed etnico allo Stato. E’ tipico del modello tedesco, che solo negli ultimissimi tempi si è dotato di altri criteri più vicini all’idea di un’adesione volontaria all’inclusione in uno Stato. Criteri che per eccellenza rappresentano questo volontario “inserimento” nel popolo di uno Stato e la volontaria accettazione del suo ordinamento, dei suoi valori e dei doveri che dall’appartenenza ad esso discendono, sono quelli della naturalizzazione (nella legge del 1992 lo straniero nato e residente in Italia da almeno tre anni può chiedere un provvedimento concessorio della cittadinanza) o del beneficio di legge (lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, acquista automaticamente la cittadinanza italiana se dichiara di volerlo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età). Diversamente, l’immigrato non nato nel territorio italiano può chiedere la naturalizzazione solo con una permanenza di dieci anni nel territorio. Come è evidente la legge del 1992 non consente facilmente a chi non ha precisi legami etnici di aderire al nostro ordinamento statuale, seppur il richiedente straniero vi vive, contribuisce alla sua crescita economica e culturale e ne condivide i valori fondanti, ma anzi, ha reso più difficoltoso del passato questa adesione, raddoppiando il tempo di permanenza richiesto per la naturalizzazione (da cinque a dieci anni). Si sono succedute negli anni diverse proposte per una revisione del sistema di acquisto della cittadinanza, in conseguenza dell’emergere di nuove concezioni di essa. E lo possiamo constatare su due fronti. Nel fronte interno è sempre meno presente l’idea che la cittadinanza debba essere strumento per l’inclusione o l’esclusione di un soggetto da un determinato ordinamento, e, quindi, per il godimento o meno di diritti o doveri determinati. La Dichirarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e l’interpretazione evolutiva della Corte Costituzionale di quei diritti che tanto solennemente la Costituzione pare riconoscere i soli cittadini –si pensi ai “diritti e doveri del cittadino”, tra cui rientrano l’inviolabilità della libertà personale e del domicilio – e che, invece, sono diritti comuni a tutti, rendono sempre meno ampio il catalogo dei diritti ad esclusiva del cittadino (di fatto riducendoli quasi ai soli diritti politici e al diritto di residenza nello Stato). Lo stesso dicasi per i doveri del cittadino, oggi fortemente ridimensionati- come, ad esempio, quello di difesa della patria, che con l’abolizione della leva obbligatoria ha fatto cadere uno dei più caratteristici tratti dell’essere cittadino-. Sul fronte esterno la “cittadinanza europea” ha fatto emergere un concetto di cittadinanza del tutto innovativo. E proprio nel 1992 quando contemporaneamente, in Italia, si rafforzava l’idea della cittadinanza come drastico criterio di inclusione o esclusione di un individuo da un dato ordinamento statuale e dalla sua matrice culturale ed etnica. Innanzitutto la cittadinanza europea è istituto che lungi dal rappresentare testimonianza e espressione di un’appartenenza ad un “popolo”, di fatto costituisce lo strumento per la “creazione” di una cultura e di un’identità di valori condivisa da popolazioni che ancora, bisogna ammetterlo, non costituiscono un “popolo” con una propria originaria identità. Essa, poi, presuppone il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri, quindi presuppone la diversità, l’estraneità, la poliedricità di provenienze e culture dei cittadini europei. Ed, infatti, essa non si articola nei classici diritti e doveri della cittadinanza degli Stati moderni, ma riconosce alcuni fondamentali diritti, strumentali o alla “integrazione” delle identità culturali diverse e alla “costruzione” di un’identità europea (libertà di circolazione, tutela diplomatica anche da parte delle rappresentanze degli altri Stati membri), oppure al funzionamento delle istituzioni europee in quanto le loro decisioni sono in grado di avere ricadute nella vita del singolo individuo (diritto di voto, diritto di petizione). L’immigrazione pone anch’essa un problema di “integrazione” di culture tra loro diverse e di possibilità di partecipazione democratica alle scelte istituzionali che, direttamente, sono in grado di incidere sulla vita dello straniero residente in Italia. Per comprendere la variegata realtà di culture e di genti indotte alla convivenza più o meno forzata dai fenomeni di immigrazione e globalizzazione, ad esempio, si è talora suggerita la possibilità, similmente a quanto accade per la cittadinanza europea, di frazionare la cittadinanza nazionale in tanti statuti quante sono le realtà culturali presenti nello Stato, mantenendo, però uno zoccolo duro di diritti e doveri comuni (è la c.d. “cittadinanza multiculturale”). Le proposte di riforma della cittadinanza sono tante e molteplici sono le soluzioni proponibili. In ogni caso alla base di esse, vi deve essere la consapevolezza che la cittadinanza non può più essere pensata come criterio di inclusione-esclusione di un individuo dall’appartenenza ad uno Stato che ha contorni etnici e culturali nitidi e immutabili. I popoli degli Stati dell’epoca della globalizzazione subiscono continui processi di integrazione e contaminazione; sono inevitabilmente soggetti a evoluzioni dinamiche delle quali anche il concetto di cittadinanza deve tener conto.